L’interesse all’aggiudicazione del quarto classificato, che agisca in giudizio, sussiste solo se risultino fondate sia le censure proposte avverso la prima classificata, che quelle spese nei confronti della seconda graduata e della terza graduata. In proposito è appena il caso di ricordare il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale la verifica della sussistenza dell’interesse all’impugnativa deve manifestare la sua concretezza, nel senso che l’annullamento degli atti gravati deve risultare idoneo ad arrecare al ricorrente un’effettiva utilità, con la conseguenza che il gravame dell’aggiudicazione di un appalto pubblico che non sia finalizzato ad ottenere la rinnovazione della gara, ma che risulti fondato sull’esclusione delle imprese poste in posizione poziore nella graduatoria, compresa l’impresa aggiudicataria (che implicherebbe un immediato vantaggio per la ricorrente), per essere ritenuto ammissibile, deve essere connotato dalla c.d. prova di resistenza e, cioè, dalla dimostrazione a priori che, se le operazioni si fossero svolte correttamente, la ricorrente sarebbe risultata con certezza aggiudicataria.
Sul punto, è intervenuto di recente anche il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza 2 gennaio 2024, n. 29 chiarendo come “l’interesse all’aggiudicazione del terzo classificato sussiste “solo ove risultino fondate sia le censure proposte avverso la prima classificata, che quelle spese nei confronti della seconda graduata” (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 7 gennaio 2020, n. 83; Cons. Stato, sez. III, 2 marzo 2017, n. 972), con conseguente inammissibilità, per difetto di interesse, dei profili di doglianza espressi nell’ambito del gravame proposto dal quarto graduato nei confronti della prima e della seconda graduata nel caso in cui non risultino fondate le deduzioni prospettate nei confronti del terzo graduato.
TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Diritto processuale amministrativo – Contenzioso appalti – Interesse all’impugnativa del quarto classificato
TAR Lazio – Roma sez.V 23 aprile 2025 n.8000
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