Gestione rifiuti e Cooperative: il requisito di iscrizione all’ANGA deve essere posseduto anche dall’associata indicata quale esecutrice

Commento a Consiglio di Stato, sentenza del 12 ottobre 2022, sezione IV, n. 8715

28 Ottobre 2022
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Prologo

Il requisito di iscrizione all’Albo Nazionale dei gestori ambientali ha natura soggettiva e personale.

Determina l’abilitazione (appunto) soggettiva all’esercizio della professione e si pone a monte dell’attività di gestione dei rifiuti, pacificamente rientrando nell’ambito dei requisiti di partecipazione e non di esecuzione.

Pertanto anche nelle Cooperative il socio cooperatore designato quale esecutore del servizio oggetto di appalto deve possedere il requisito in questione.

È quanto stabilisce il Consiglio di Stato con la sentenza della IV sez. del 12 ottobre 2022 n. 8715.

Il caso

La controversia giunta all’attenzione del Consiglio di Stato ha ad oggetto l’affidamento del servizio di “svotamento e manutenzione dei cestini”.

La disciplina di gara prescriveva tra i requisiti l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori ambientali, e il contenzioso si è incentrato proprio sul possesso di tale requisito.

A ricorrere contro la propria esclusione dalla gara è stata una Società Cooperativa, estromessa dalla competizione perché con la propria domanda di partecipazione aveva dichiarato che in caso di aggiudicazione avrebbe fatto eseguire il servizio ad una associata, per la quale la Stazione Appaltante in sede di soccorso istruttorio ha chiesto di documentare la specifica iscrizione all’ANGA.

Tuttavia, la P.A. trovatasi dinanzi all’assenza di una idonea dichiarazione o dimostrazione del possesso del predetto requisito comunicava l’esclusione dell’offerta della Cooperativa dalla procedura.

L’impresa quindi insorgeva contro la propria esclusione dinanzi al giudice amministrativo sostenendo la tesi secondo la quale è la società cooperativa a dover possedere i requisiti di partecipazione funzionali alla selezione dell’operatore, atteso che ha interesse a partecipare alla procedura e assume nei confronti della stazione appaltante la responsabilità dell’esecuzione delle prestazioni ivi previste.

Ma il giudice amministrativo, sia in primo grado che in appello, si è detto di diverso avviso, sostenendo che il requisito in discussione ha natura soggettiva e deve essere posseduto specificamente dalle imprese chiamate ad eseguire il servizio.

Per il giudice amministrativo la diversa interpretazione proposta dalla ricorrente, volta a ritenere sufficiente l’iscrizione all’Albo da parte della sola società cooperativa in quanto soggetto formalmente partecipante alla gara, condurrebbe ad una sostanziale vanificazione delle ragioni sottese alla necessità del possesso del requisito di idoneità professionale, la cui ratio è appunto ravvisabile nella garanzia di idoneità dell’operatore concretamente deputato a svolgere il servizio, assicurata proprio dall’iscrizione all’Albo.

 La decisione

La questione giuridica controversa è se per le Cooperative il requisito di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali debba essere posseduto dai singoli associati chiamati ad eseguire l’appalto, oppure se è sufficiente l’iscrizione della sola Cooperativa.

Per decidere la controversia il Consiglio di Stato sostiene che l’iscrizione all’ANGA costituisce un requisito tecnico professionale, di natura soggettiva e personale, che, in quanto tale, deve essere strettamente riferito al soggetto che in concreto svolge il servizio.

La decisione in esame chiarisce che l’iscrizione all’Albo costituisce titolo autorizzatorio per l’esercizio dell’attività di raccolta e trasporti dei rifiuti pericolosi e non, sì che il relativo possesso determina l’abilitazione soggettiva all’esercizio della professione.

Spiega ancora il Consiglio di Stato che detta iscrizione prevista dall’art. 212 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 per tutti gli enti e le imprese attivi nel settore, “è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi” (comma 5).

Il Consiglio di Stato conclude quindi affermando che in questo senso, non può pertanto essere sostenuto che la diversità strutturale della società cooperativa rispetto al consorzio possa giustificare l’applicazione di una disciplina differente, considerato che, ai fini del possesso del requisito, assume rilevanza esclusivamente l’operatore indicato come esecutore della prestazione.

D’altro canto, l’esigenza di verificare l’iscrizione all’ANGA da parte del socio cooperatore designato quale esecutore del servizio oggetto di appalto non contrasta – recandovi pregiudizio – con il perseguimento dello scopo mutualistico da parte della società cooperativa.

Giovanni F. Nicodemo