Il bando-tipo ANAC è un parametro dell’azione amministrativa e costituisce atto presupposto del bando conforme. I conseguenti risvolti processuali

Commento alla sentenza del Tar Campania- Salerno, sez. II, 17 marzo 2025 n. 529

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La sentenza del Tar Campania- Salerno, Sez. II, 17 marzo 2025 n. 529

nel momento in cui il bando-tipo è stato adottato, esso costituisce un parametro dell’azione amministrativa delle stazioni appaltanti, nel senso che queste ultime sono tenute ad uniformarsi allo stesso, mantenendo una limitata facoltà discrezionale di deroga (in tal senso, Corte cost., 12 luglio 2013, n. 187, relativamente ai bandi-tipo previsti dall’art. 64, comma 4- bis, d.lgs. 12 aprile 2016, n. 163, ma con considerazioni valide anche in relazione ai bandi-tipo previsti dal nuovo codice dei contratti pubblici). Ne segue logicamente che il bando-tipo costituisce l’atto presupposto del successivo bando e disciplinare di gara adottato dalla stazione appaltante quante volte questa abbia riprodotto il contenuto del primo negli atti adottati” (Consiglio di Stato, sez. V n. 526/2023)

Sul piano processuale il predetto rapporto tra gli atti comporta l’onere del ricorrente di rivolgere la sua impugnazione (anche) avverso il livello di regolazione immediatamente superiore rispetto a quello avvertito come direttamente lesivo, altrimenti ottenendo una sentenza inutiliter data” (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 526/2023)

1. I poteri regolatori di ANAC

La sentenza del Tar Campania-Salerno, Sez. II, 17 marzo 2025, n. 529 evidenzia in primo luogo l’ambito dei poteri regolatori di Anac sulla base dell’articolo 222, comma 2 del d.lgs. 36 del 2023:

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