Per il Consiglio di Stato (sentenza 7496 del 2024) alle procedure finanziate con fondi PNRR si applica, anche dopo il 1° luglio 2023, la disciplina del Codice del 2016 nelle parti in cui è richiamata dal d.l. 77 del 2021.
Il giudice amministrativo torna inoltre sui limiti all’ammissibilità della sostituzione del progettista, con riferimento sia al momento temporale entro cui questa può avvenire sia alla possibilità che questa incida sull’offerta presentata.
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Il Frankestein normativo del PNRR: si applica (in parte) il Codice del 2016
Appalti PNRR-PNC e normativa applicabile – Soccorso istruttorio – Sostituzione progettista
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