Il mancato o ritardato collaudo e le responsabilità

Marco Agliata 27 Maggio 2026
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L’articolo 116, comma 2 del d.lgs. 36/2023 che disciplina il collaudo e la verifica di conformità prevede un termine non superiore a sei mesi (fatti salvi i casi dei lavori complessi) a decorrere dalla data di ultimazione delle opere o delle prestazioni disciplinate dal contratto di appalto.

Nello specifico l’articolo 17 dell’allegato II.14 al d.lgs. 36/2023 prevede che nel caso di prolungamento del termine per particolare complessità delle operazioni di collaudo, l’organo nominato trasmetta una comunicazione formale all’esecutore e al RUP del prolungarsi delle operazioni e delle relative cause con l’indicazione della data prevista di conclusione delle operazioni di collaudo.

Nel caso di ritardi attribuibili all’organo di collaudo, il RUP assegna un termine non superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla stazione appaltante la decadenza dell’incarico, ferma restando la responsabilità dell’organo suddetto per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.

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