“Con riguardo al primo quesito, riferito alla necessità, ai fini delle previsioni dell’art. 100, comma 11, del d.lgs. 36/2023, che il contratto analogo fatto valere dall’o.e. in sede di gara, sia concluso alla data di indizione della stessa, valgono le considerazioni svolte in ordine alla possibilità, ai fini in esame, di far valere anche contratti in corso di esecuzione (nei termini indicati), rimettendo alla discrezionalità della SA sia la declinazione di tale requisito nella lex specialis, sia l’individuazione delle modalità di dimostrazione dello stesso da parte dei concorrenti, nei termini indicati.
Tali indicazioni possono estendersi anche al caso dell’accordo quadro ex art. 59 del Codice e alle modalità di dimostrazione, in tale ambito, del requisito in esame”.
“Sul secondo quesito, si ritiene conclusivamente che con riguardo all’accordo quadro, ai fini di quanto previsto dall’art. 100, comma 11, ultimo periodo del Codice, l’o.e., in sede di partecipazione ad una procedura di gara ed al fine di dimostrare il possesso di adeguate capacità professionali per eseguire il contratto in affidamento, sia tenuto a valorizzare l’esperienza maturata nell’esecuzione dei contratti attuativi di un accordo quadro (ancorché non ancora concluso), fermo restando che spetta alla stazione appaltante sia la declinazione di tale requisito nella lex specialis, sia l’individuazione delle modalità di dimostrazione dello stesso da parte dei concorrenti, nel senso illustrato”.
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L’articolo 100, comma 11 del d.lgs. 36 del 2023 e i contratti analoghi: i chiarimenti di ANAC
ANAC Parere in funzione consultiva n. 16 del 17 giugno 2026
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