La deliberazione in commento affronta due questioni interpretative sollevate dalla Provincia di Verona in sede di attività consultiva ex art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, entrambe relative alla disciplina degli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 45 d.lgs. n. 36/2023: il criterio di calcolo del limite individuale annuo nei contratti pluriennali, e la sorte di tale disciplina rispetto alle concessioni di trasporto pubblico locale escluse ex art. 149, comma 4, dello stesso decreto.
Se la prima questione trova una soluzione lineare e in continuità con l’orientamento già consolidato della Sezione, la seconda merita un approfondimento, poiché tocca un nodo sistematico di più ampia portata: la tenuta del principio di specialità e non estensibilità della disciplina incentivante di fronte a un’esclusione settoriale governata da una fonte esterna al codice.
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Incentivi per funzioni tecniche: criterio di imputazione annuale del limite individuale e inapplicabilità alle concessioni di trasporto pubblico locale escluse dal Codice
Nota a Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione 19 giugno 2026, n. 135/2026/PAR
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