Il principio del risultato non si contrappone al principio di legalità.
Pertanto, in presenza di una norma (come l’art. 104 c. 1) che sanziona il contratto di avvalimento generico con la nullità, non può cercarsi di sanare il vizio in via interpretativa in nome di un mal interpretato concetto di risultato come norma che oblitera tutte le violazioni di legge, anche non meramente procedimentali.
Lo afferma, seppur laconicamente, il Consiglio di Stato.
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Il principio di risultato non salva l’avvalimento generico
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