“In ossequio al chiaro tenore dell’articolo 101 comma 3 del d.lgs. 36 del 2023, la giurisprudenza è costantemente orientata nel senso che, nel caso di incompletezza dell’offerta, è esclusa la possibilità di ricorso al cd. soccorso istruttorio; ove infatti la stazione appaltante richieda solo dei chiarimenti senza necessità di dover attingere a documenti esterni all’offerta si può parlare di soccorso procedimentale (ammesso anche con riguardo all’offerta tecnica: cfr. Cons. Stato, n. 324 del 2023), mentre ove sia invece necessaria la produzione di ulteriori documenti si ricade nel soccorso istruttorio, non ammesso per l’offerta tecnica (Cons. Stato, Sez. V, 02/04/2025, n. 2789).
L’acquisizione di documenti non allegati all’offerta tecnica si configura inevitabilmente come indebita applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio, ammesso per sanare irregolarità di ogni genere nell’ambito della domanda di partecipazione, ma escluso per il completamento dell’offerta tecnica (art. 101, c.1)”.
“Come ritenuto dalla giurisprudenza consolidata, il soccorso cosiddetto procedimentale è funzionale ad ottenere chiarimenti che consentano di ricostruire in maniera certa e univoca l’effettiva volontà contrattuale manifestata dall’operatore, specificando la portata di elementi già interamente contenuti nella propria offerta e dunque non desumibili da fonti esterne. Nelle gare pubbliche deve ritenersi senz’altro ammissibile da parte della stazione appaltante un’attività interpretativa della volontà dell’impresa concorrente, al fine di superare eventuali ambiguità nella formulazione dell’offerta, sempreché sia dato giungere a esiti certi e incontrovertibili in ordine alla effettiva portata dell’impegno negoziale (T.A.R. Lazio Roma, Sez. II quater, 21/10/2025, n. 18189)”.
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Il soccorso procedimentale non è ammissibile nel caso di incompletezza dell’offerta tecnica
La sentenza del Tar Campania-Salerno, Sez. I, 5 maggio 2026, n. 830
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