Illegittimità del limite al ribasso nei disciplinari di gara (TAR Piemonte, Torino, sentenza 1368/2025)

La sentenza in esame mette in luce un importante aspetto del diritto degli appalti pubblici, evidenziando l’illegittimità del limite al ribasso stabilito nei disciplinari di gara.

Filippo Sartini 16 Ottobre 2025
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La sentenza in esame mette in luce un importante aspetto del diritto degli appalti pubblici, evidenziando l’illegittimità del limite al ribasso stabilito nei disciplinari di gara.

In particolare, nel caso di specie, il vincolo che prevede un margine d’Agenzia, su base oraria, compreso tra €0,60 e €1,00 (IVA esclusa), è stato considerato pregiudizievole per la libertà degli operatori economici.

Il TAR ha ritenuto condivisibile la giurisprudenza risalente all’epoca dei precedenti codici dei contratti pubblici, ancora attuale, secondo la quale clausole di questo tipo pongono un limite inaccettabile alla libertà degli operatori economici di presentare un’offerta economica in base alle proprie capacità organizzative e imprenditoriali, compromettendo e, di fatto, annullando il confronto concorrenziale sul prezzo.

Queste clausole risultano, quindi, in evidente contraddizione con i principi di tutela della concorrenza e della libertà di iniziativa economica stabiliti, a livello europeo e nazionale, in ambito di appalti (Cons. Stato, V, 28.6.2016 n. 2912).

La sentenza rappresenta un importante precedente, idoneo ad influenzare le future formulazioni di bandi di gara e disciplinari. È cruciale che le amministrazioni pubbliche siano consapevoli delle implicazioni legali delle loro normative e che garantiscano un ambiente di gara realmente aperto e competitivo. Solo così si potrà promuovere un mercato degli appalti più equo e giusto, favorendo la partecipazione di un numero maggiore di operatori economici.

In conclusione, la pronuncia non solo sancisce un principio di legittimità, ma serve anche da monito per le stazioni appaltanti nella redazione di documenti che regolamentano i procedimenti di gara, affinché rispettino i principi fondamentali di concorrenza e libertà economica.

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