Impugnazione del provvedimento dell’ANAC che costituisce mero atto di orientamento interpretativo – Inammissibilità del ricorso per carenza di interesse

TAR Lazio, sez. I-quater, 8 luglio 2025, n. 13362

14 Luglio 2025
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Diritto processuale amministrativo – Contenzioso appalti – Impugnazione del provvedimento dell’ANAC che costituisce mero atto di orientamento interpretativo – Inammissibilità del ricorso per carenza di interesse

E’ inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto dalla Stazione Appaltante avvero il provvedimento dall’ANAC che, pur essendo stato adottato in esito ad attività di vigilanza sulla osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia svolta dall’ANAC, costituisce un mero atto di orientamento interpretativo che lascia alla Stazione Appaltante la scelta dei provvedimenti da eventualmente adottare per il rispetto delle osservazioni dell’Amministrazione.

Al riguardo la giurisprudenza amministrativa è tendenzialmente costante nel ritenere che gli atti adottati dall’Autorità preposta alla vigilanza sui contratti pubblici che risultino in concreto privi di effetti costitutivi e inidonei a modificare autoritativamente la realtà giuridica (ovvero quegli atti che in sostanza si risolvono, come nella specie, nell’espressione di un parere/giudizio sul comportamento adottato dai soggetti vigilati) non sono immediatamente lesivi per i soggetti destinatari dei provvedimenti medesimi, nella misura in cui non impongono agli enti destinatari alcun comportamento o attività necessitata, rispettando così la loro autonomia (v. – in relazione al sistema di vigilanza disegnato dalla l. n. 109/1994 – Consiglio di Stato, VI, 12 settembre 2006 n. 5317; nonché in relazione all’attività di vigilanza svolta ai sensi del d.lgs. n. 50/2016, Tar Lazio, I, 21 ottobre 2019, n. 12074 e I-stralcio, 21 gennaio 2022, n. 704), salvo il caso in cui lo specifico contenuto dell’atto di vigilanza consenta di affermarne l’idoneità dello stesso a vincolare l’attività dell’ente destinatario (cfr. Consiglio di Stato, V, 22 dicembre 2022, n. 11200; orientamento, quest’ultimo, ancora di recente ribadito con sentenze Tar Lazio, I-quater, 2 aprile 2025, n. 6603, nonché I-stralcio, 30 aprile 2025, n. 8477).

In termini generali, va ricordato: – che «l’interesse al ricorso quale condizione dell’azione deve essere caratterizzato dai predicati della personalità, dell’attualità e della concretezza» e ciò significa, in altri termini, che «il risultato di vantaggio che il ricorso è finalizzato a perseguire deve riguardare direttamente il ricorrente; che l’interesse deve sussistere al momento del ricorso e persistere al momento della decisione; e che lo stesso deve essere valutato con riferimento a un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del ricorrente» (cfr. ex multis Tar Parma, I, 8 agosto 2022, n. 238 e Tar Lazio, I-quater, 7 novembre 2022, n. 14479 e 30 giugno 2023, n. 10962); – che ancora di recente è stato evidenziato che «qualsiasi ricorso deve … fondarsi su un interesse ad agire; l’esistenza di tale interesse presuppone che l’annullamento dell’atto impugnato possa, di per sé, procurare un beneficio al ricorrente e tale interesse deve essere esistente ed effettivo non potendo riguardare una situazione futura e ipotetica» (cfr. Consiglio di Stato, V, 5 aprile 2024, n. 3148); – che, inoltre, la giurisprudenza è costante nell’evidenziare che «l’interesse ad agire non solo deve sussistere ma deve essere debitamente evidenziato nella domanda, in modo che il giudice possa valutarne la sussistenza» e che «è onere della parte che agisce dimostrare la sussistenza dell’interesse a ricorrere, senza che possa in tal senso venire in soccorso il potere acquisitivo del giudice» (cfr. ex multis CGARS, 29 luglio 2020, n. 690 e, più di recente, Tar Catania, IV, 24 novembre 2023, n. 3562); – che, analogamente, è stato in più occasioni evidenziato che è «l’onere di fornire gli elementi di prova a sostegno della sussistenza dell’interesse al ricorso al giudice amministrativo grava sul ricorrente, concernendo una circostanza posta a fondamento della domanda di annullamento dell’atto impugnato, quale condizione dell’azione» (cfr. ex multis Consiglio di Stato, VI, 21 ottobre 2021, n. 7061).

Pertanto, laddove l’atto di vigilanza per il suo contenuto specifico non appaia in alcun modo idoneo a porre un preciso obbligo conformativo idoneo a vincolare la stazione appaltante ricorrente, di per sé non idoneo a determinare un’immediata lesione della sua sfera giuridica, non sussiste alcun interesse concreto, effettivo e attuale ad agire per l’annullamento di detto provvedimento da cui non potrebbe ricavarsi alcun vantaggio, stante l’insussistenza di ogni idoneità lesiva.

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