Individuazione del dies a quo del termine decadenziale di impugnazione degli atti di gara

Consiglio di Stato, sez. III, 8 novembre 2023, n. 9599

18 Novembre 2023
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Criterio della “dilazione temporale” – “Termine secco” – Non modulabile oltre i 45 giorni derivanti dalla somma 30 più 15

L’individuazione del dies a quo del termine decadenziale di impugnazione degli atti di gara è modulata sulla base di momenti diversi della loro conoscenza. Dunque, in via di principio, il termine decorre dalla pubblicazione generalizzata, inclusi i verbali, sul profilo internet della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del codice per quei vizi percepibili direttamente ed immediatamente dai provvedimenti pubblicati, oppure dall’acquisizione delle informazioni che le stazioni appaltanti devono comunicare, d’ufficio o a richiesta, ai sensi dell’art. 76 del codice, se consente la conoscenza di ulteriori elementi di vizi già individuati o di accertare nuovi vizi per la presentazione di motivi aggiunti o del ricorso principale, nonché dalla comunicazione o dalla pubblicità nelle forme indicate negli atti di gara ed accettate dai partecipanti, purché gli atti siano comunicati o pubblicati con i relativi allegati.
Nell’ipotesi di presentazione di una istanza di accesso, e solo se i motivi del ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario, il termine decadenziale di impugnazione è posticipato con la “dilazione temporale”. Ciò per la necessità di dare rilievo alla diligenza dell’operatore economico, per aver tempestivamente formalizzato l’istanza ostensiva, e alla correttezza della stazione appaltante nell’altrettanto tempestivo riscontro della stessa. Se l’istanza di accesso è presentata entro 15 giorni dalla comunicazione o pubblicazione dell’aggiudicazione, come è tempestivo il riscontro ostensivo, al termine per impugnare di 30 giorni si applica una corrispondente “dilazione temporale” di 15 giorni. Perciò il ricorso deve essere proposto entro il termine massimo di 45 giorni dalla comunicazione o pubblicazione.
Nell’ipotesi contraria, laddove l’istanza di accesso è tardiva, dopo 15 giorni dalla comunicazione o pubblicazione dell’aggiudicazione, non opera la “dilazione temporale”, per evitare che il termine di impugnazione non rimanga aperto o sia modulato ad libitum.
In ordine al criterio della dilazione temporale si ritiene che vada preferito l’orientamento che propende per il cosiddetto “termine secco” e cioè per una dilazione non modulabile oltre i 45 giorni derivanti dalla somma 30 più 15 (cfr. Cons. Stato, sez. V, 16 aprile 2021, n. 3127). Tale posizione appare infatti più in sintonia con le indicazioni espresse dall’Adunanza plenaria n. 12 del 2020 ed in ogni caso sembra assicurare una impostazione più coerente allo sviluppo dei contenziosi in una materia rilevante quale quella dei contratti pubblici caratterizzata da crescenti esigenze di celerità (sul punto non si ritiene necessaria una rimessione all’Adunanza plenaria le cui conclusioni, come detto, sono state ampiamente richiamate nella fattispecie in esame).
D’altra parte, le legittime aspettative di difesa possono comunque essere assicurate mediante la proposizione di motivi aggiunti all’esito della resa delle informazioni previste dall’art. 76 del codice, così da consentire l’apprezzamento ulteriore degli elementi che hanno concorso all’aggiudicazione.

Testo integrale della sentenza

Redazione