La sentenza n. 188/2025 della Corte Costituzionale rappresenta un momento significativo nel dibattito giuridico italiano sul “salario minimo”, in particolare riguardo alla potestà delle Regioni di intervenire in materia di appalti pubblici, poiché interviene in una fase in cui la questione è sicuramente al centro dell’agenda politica e sociale.
Come noto, nell’Unione Europea sono ormai 22 su 27 i paesi che hanno una normativa sul salario minimo nazionale. Tra i cinque mancanti figura anche l’Italia dove le retribuzioni minime sono regolate principalmente dalla contrattazione collettiva e dove il dibattito politico è bloccato.
Mentre a livello comunale si sono registrate diverse iniziative (Napoli, Milano, Firenze, Livorno, Genova e altri piccoli comuni hanno previsto l’obbligo del salario minimo di 9 euro per tutti gli appaltatori affidatari di contratti aggiudicati dalle amministrazioni comunali), la Puglia è però la prima Regione italiana che ha emanato una legge ad hoc sul salario minimo legale.
La vicenda
Il Governo ha impugnato la legge della Regione Puglia (L.R. n. 30/2024 e successiva modifica L.R. n. 39/2024) che imponeva alle stazioni appaltanti regionali di verificare che i contratti collettivi applicati negli appalti prevedessero una retribuzione minima tabellare inderogabile di 9 euro l’ora.
Il primo dato che emerge è che la Corte non ha dichiarato legittimi i 9 euro l’ora, ma ha dichiarato inammissibile il ricorso dello Stato. Si tratta di una distinzione fondamentale: la legge pugliese resta in vigore non perché sia stata giudicata “costituzionale” nel merito, ma perché il Governo ha sbagliato la strategia difensiva (difetto di motivazione e di inquadramento).
Lo Stato ha percepito la norma regionale come un’invasione di campo nell’ordinamento civile (materia di competenza esclusiva statale), mentre la Consulta ha rilevato che si tratta in realtà di una norma attinente alle procedure di gara e quindi alla tutela della concorrenza.
Il Presidente del Consiglio sosteneva che la Regione Puglia avesse violato:
1) gli artt. 36 e 39 Cost. sull’autonomia della contrattazione collettiva, poiché in Italia il salario è determinato dai sindacati e non dalla legge.
2) l’art. 117, comma 2, lett. l) e m) Cost.: la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile (disciplina del rapporto di lavoro) e determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP).
La decisione della Corte: inammissibilità del ricorso per difetto di motivazione
La Corte Costituzionale non è entrata nel merito della legittimità dei 9 euro l’ora, ma ha dichiarato le questioni inammissibili. Il motivo risiede, ripetesi, in un errore di prospettiva tecnica del ricorso del Governo, che ha denunciato la norma regionale come se prevedesse un obbligo generale nei confronti di tutti i lavoratori privati (ordinamento civile).
La Corte ha invece rilevato che la legge pugliese contiene una disciplina sulle procedure di gara per l’aggiudicazione di appalti pubblici,che rientra in un ambito diverso, dove convivono la tutela della concorrenza e obiettivi sociali.
Poiché il Governo non ha argomentato perché la soglia di 9 euro violerebbe la Costituzione specificamente nel settore degli appalti (dove esistono già clausole sociali e obblighi di verifica dei CCNL), il ricorso è stato giudicato generico e assertivo.
La sentenza è quindi un esempio di “vittoria tecnico-procedurale” per la Regione Puglia, ma lascia aperti molti dubbi sostanziali.
La Consulta riconosce la legittimità dell’uso strategico dei contratti pubblici. Le amministrazioni possono inserire clausole sociali per garantire condizioni dignitose ai lavoratori. Il punto è che la Regione Puglia non ha stabilito un “salario minimo legale” per tutti i cittadini (che sarebbe chiaramente incostituzionale), ma ha posto un requisito di partecipazione alla gara.
La Corte suggerisce che, se il Governo avesse impugnato la legge sotto il profilo della “Tutela della Concorrenza” (Art. 117, comma 2, lett. e), anziché solo come “Ordinamento Civile”, l’esito avrebbe potuto essere diverso. Stabilire una cifra fissa (9 euro) può infatti alterare la parità di condizioni tra le imprese che partecipano alla gara, incidendo sulla libera concorrenza, che è materia riservata in via esclusiva alla competenza statale.
Conclusioni
Mentre a livello nazionale il dibattito politico sul salario minimo è bloccato, alcune Regioni (come la Puglia, ma anche altre stanno seguendo) provano a “forzare la mano” utilizzando la leva degli appalti. La Corte, con questa sentenza, “salva” momentaneamente l’iniziativa pugliese perché il ricorso del Governo era scritto male (difetto di motivazione), ma avverte che la materia tocca beni e interessi di rango costituzionale e unionale delicatissimi.
Il riferimento della Corte alla Direttiva (UE) 2022/2041 sui salari minimi adeguati e alla recente legge di delega nazionale (L. 144/2025) indica che la strada maestra resta l’intervento dello Stato. Le iniziative regionali “a macchia di leopardo” rischiano invece di creare disparità di trattamento tra lavoratori impiegati in appalti regionali e lavoratori del settore privato puro.
La Puglia vince (per “KO tecnico”) questo round: la soglia dei 9 euro negli appalti regionali pugliesi resta in vigore. Tuttavia, la Corte ha “congelato” il giudizio di merito: se il Governo dovesse impugnare leggi simili in futuro con una motivazione più solida e centrata sulla tutela della concorrenza, il salario minimo regionale potrebbe essere dichiarato illegittimo.
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