La sentenza di patteggiamento per bancarotta fraudolenta non è prova adeguata del grave illecito professionale

Il TAR Lazio afferma la tassatività dell’art. 98 del Codice

Alessandro Massari 25 Maggio 2026
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Nota a TAR Lazio, Sez. I, 20 maggio 2026 n. 9403.

1. La questione e il suo contesto normativo

La sentenza in commento affronta una delle questioni più delicate generate dalla nuova disciplina del grave illecito professionale introdotta dal d.lgs. n. 36/2023: quella della tassatività dei mezzi di prova indicati dall’art. 98, comma 6, e della conseguente impossibilità per le stazioni appaltanti di fondare l’esclusione — o la revoca dell’aggiudicazione — su elementi probatori non espressamente contemplati da quella disposizione.

Il caso concreto è paradigmatico: una stazione appaltante revoca l’aggiudicazione di un accordo quadro perché il liquidatore e legale rappresentante della società aggiudicataria era stato condannato con sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. per bancarotta fraudolenta. La sentenza di patteggiamento era irrevocabile, ma non prevedeva misure accessorie. La stazione appaltante la qualifica come «sentenza penale di condanna definitiva» e la utilizza quale prova della sussistenza dell’illecito professionale grave di cui all’art. 98, comma 3, lett. h).

Il TAR annulla il provvedimento di revoca con una motivazione che merita di essere esaminata in profondità, perché tocca nervi scoperti del sistema.

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