Accanto alle figure dei responsabili di fase (di cui si è parlato nel pregresso contributo) che, come chiarito dal Consiglio di Stato, sono meri responsabili di procedimento e quindi attributari di mere funzioni istruttorie (visto che le funzioni decisorie competono sempre al RUP), al netto della possibilità – del responsabile della fase di affidamento di acquisire il CIG, il RUP può contare sull’ausilio di meri collaboratori (appositamente individuati), di una autentica struttura di supporto (di cui oggi si approfondirà l’aspetto organizzativo) e della stessa commissione di gara.
La struttura di supporto
Il MIT si è occupato della struttura di supporto in alcuni pareri. La struttura di supporto viene disciplinata nel comma 6 dell’articolo 15 del codice appalti e risulta profondamente diversa dal (quasi) omologo previsto nel pregresso art. 31, comma 9 del codice del 2016.
CONTINUA A LEGGERE….
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento