Le clausole sociali sono un’applicazione specifica di un obbligo legale (articolo 57, comma 1 del d.lgs. 36 del 2023)

Commento alla sentenza del TAR Campania-Napoli, sez. V, 14 luglio 2025, n. 5288

Modifica zoom
100%

La sentenza del Tar Campania-Napoli, Sez. V, 14 luglio 2025, n. 5288

“La clausola sociale non viola il principio di tassatività delle cause di esclusione (art. 10 del Codice), poiché trova fondamento negli artt. 94 e 95 dello stesso Codice (esclusione per inadempimenti relativi agli obblighi di gara) e rappresenta un’applicazione specifica di un obbligo legale (art. 57), correttamente inserita nella lex specialis”.

“Con riguardo all’allegazione del progetto di riassorbimento, e più in generale con riferimento ai documenti esplicativi delle modalità di adempimento delle clausole sociali, dal combinato disposto di cui agli artt. 57 e 102 D.Lgs. n. 36/2023, se ne ricava che gli stessi – sussistendo naturalmente l’obbligo dichiarativo rappresentato, in primo luogo, dalla presenza della clausola sociale e dalla sussistenza di personale soggetto al potenziale transito – costituiscono elemento essenziale dell’offerta, talché, nei limiti di ragionevolezza, la previsione, ad opera della lex specialis, di una clausola ad hoc che preveda l’esclusione in caso di mancata allegazione non solo è pienamente legittima, giacché attuativa delle norme primarie sopra citate, ma addirittura necessaria, costituendo, nella logica della buona fede, preventiva avvertenza ai concorrenti delle conseguenze espulsive derivanti dalla mancata allegazione (salva la eventuale ricorrenza dell’errore scusabile in ragione del contenuto della lex specialis)”.

CONTINUA A LEGGERE….

CORSO DI FORMAZIONE

Tutela dei lavoratori: CCNL e clausole sociali dopo il Decreto correttivo nel (nuovo) Bando tipo e nella prima giurisprudenza

Verifica delle c.d. tutele equivalenti e clausole sociali

23 Lug 2025  ore 9.30 – 12.30

268.40 €

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento