I temi fondamentali affrontati dal Consiglio di Stato il quale ha preso posizioni molto forti sono essenzialmente due.
Il primo attiene alla configurazione del controllo pubblico mentre il secondo alla possibilità per le società miste di partecipare a gare pubbliche, da chiunque indette.
Sul primo argomento il CdS afferma che in virtù del combinato disposto delle lettere b) ed m) dell’art. 2, comma 1, del TUSP, vanno qualificate come “società a controllo pubblico”, senza eccezioni, tutte quelle in cui “una o più amministrazioni pubbliche” dispongano della “maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria”, ai sensi dell’art. 2359 c.c. Pertanto, ai fini dell’integrazione della fattispecie delle “società a controllo pubblico”, rilevante per definire l’ambito di applicazione, soggettivo e oggettivo, di alcune disposizioni del d.lgs. n. 175 del 2016, è necessario, ed è anche sufficiente, che una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall’art. 2359 cod. civ.
Sul secondo argomento, sempre il CdS, sottolinea che una volta costituita, la società mista non vive di vita propria ma resta funzionalmente collegata in via esclusiva allo scopo della sua costituzione, indicato nel bando, che ne delimita la capacità giuridica e di agire, precludendole la possibilità di partecipare a gare che esulano dalla finalità istitutiva della stessa in quanto estranee allo scopo dei soci pubblici che ne hanno promosso l’istituzione, delimitandone il campo di azione”.
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Le società miste non possono partecipare a gare pubbliche e per il controllo societario è sufficiente far riferimento alla mera sommatoria di partecipazioni pubbliche
Le conferme del Consiglio di Stato con sentenza del 17 giugno 2025, n. 5289
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