Nella recente sentenza del T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, n. 5288/2025 i giudici hanno sostenuto che l’esclusione dalle procedure d’appalto non sia una esclusiva competenza del RUP, ma che anche la Commissione tecnica possa disporla in presenza di specifici presupposti.
Nello specifico, secondo i giudici, nonostante il provvedimento espulsivo, per effetto di quanto disposto dall’art. 15 d.lgs. 36/2023 e, soprattutto, dall’allegato I.2, art. 7, assegni al RUP l’adozione del siffatto atto, non ogni attività ricognitiva di una causa di esclusione deve necessariamente culminare in un atto espresso del RUP, qualora l’esclusione discenda direttamente da una clausola della lex specialis e sia formalizzata da un dirigente legittimato a firmare gli atti del procedimento, nonché dal Responsabile della fase di affidamento, regolarmente nominato con decreto dirigenziale.
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L’esclusione dalle gare non è una prerogativa esclusiva del RUP
Commento alla sentenza del TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 5288/2025
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