La sentenza del Tar Campania-Napoli, Sez. I, 4 luglio 2025, n. 5075
“Risulta ragionevole riconoscere che è stato codificato, a fronte dell’inequivoco dato di diritto positivo, un limite “quantitativo” del “soccorso integrativo/completivo” ex art. 101, comma 2, lett. a), del d.lgs. 36 del 2023 , operante sul piano dell’oggetto, dato dall’impossibilità di avvalersi dell’istituto allo scopo di supplire all’omessa produzione del D.G.U.E, posto che l’integrazione istruttoria, per come normata, logicamente presuppone l’esistenza, per quanto qui di interesse, di un D.G.U.E. che ha formato oggetto di trasmissione alla S.A., potendo essa avere ad oggetto, come detto, “ogni elemento mancante” della “documentazione trasmessa […] con il documento di gara unico europeo” e non – quindi – il D.G.U.E. stesso.
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Mancata presentazione del DGUE e divieto di soccorso istruttorio
Commento alla sentenza del TAR Campania-Napoli, Sez. I, 4 luglio 2025, n. 5075
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