Non si ritiene necessaria la coincidenza tra l’iscrizione dell’O.E. alla CCIAA e l’oggetto della gara.
Il principio è stato ribadito dal Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza 5 settembre 2025, n. 7225.
Il caso affrontato
Il caso affrontato riguardava un appalto per una pluralità di servizi, tra i quali quelli socio-educativi.
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Non necessaria la coincidenza dell’iscrizione alla CCIAA con l’oggetto della gara
Commento a Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 5 settembre 2025, n. 7225
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