Nelle prime due parti dei contributi (qui la prima parte, qui la seconda) sulla decisione a contrarre (come ora disciplinata dal codice appalti) si è rilevata la centralità che, ad essa, ha deciso di assegnare l’estensore del codice passando da una denominazione “astratta” come quella di determina a contrarre, assegnata in modo impersonale alla stazione appaltante/ente concedente, alla “decisione” a contrarre.
Per intendersi, in sostanza lo stesso atto, con identico contenuto (quello tradizionale) a cui si assegna però un nuovo “valore” ovvero quello di esprimere una decisione adottata dal RUP e dal responsabile del servizio.
Si valorizza, pertanto, il momento decisorio e della correlata responsabilità.
Si è altresì chiarito che la decisione a contrarre non è atto del RUP ma è atto del responsabile del servizio (salvo ovviamente che i due non coincidano).
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