Processo amministrativo – Rapporto fra ricorso incidentale escludente e ricorso introduttivo – Art. 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 159/2011 – Ammissione al controllo giudiziario

CGARS, sez. giur., 30 agosto 2023, n. 552

20 Settembre 2023
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1. Ai sensi dell’art. 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 159/2011, l’ammissione al controllo giudiziario sospende l’efficacia del provvedimento interdittivo prefettizio, così come anche previsto dall’art. 80, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 50/2016, ma detto provvedimento di ammissione deve intervenire prima che la procedura ad evidenza pubblica sia conclusa con il provvedimento di aggiudicazione (sul punto cfr. C.g.a.r.s., n. 1004 del 2022, § 11, che richiama l’Adunanza Plenaria, sent. n. 9 del 2021, § 10).

2. Sul rapporto fra ricorso incidentale escludente e ricorso introduttivo, il Collegio rileva che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea – cfr. sentenze 4 luglio 2013, Fastweb (causa c-100/12), 5 aprile 2016 Puligienica (causa c-689/13) e 5 settembre 2019 Lombardi (causa c-333/18) – ha più volte chiaramente affermato la necessità di esaminare sempre il ricorso principale (eventualmente integrato dai motivi aggiunti), anche in caso di accoglimento del ricorso incidentale escludente, a prescindere dal numero dei partecipanti alla gara e dalla natura dei vizi dedotti (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. IV, n. 3094 del 2021).
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