Responsabilità amministrativa per danno erariale: come incide la legge 1/2026 sui flussi procedurali dei provvedimenti degli Enti locali

Luigi Oliveri 26 Febbraio 2026
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La riforma della responsabilità erariale comporta modifiche alle logiche organizzative alla base delle procedure previste in genere dal d.lgs. 267/2000, ma anche da altre norme dell’ordinamento, per l’adozione degli atti di competenza degli organi e soggetti interessati.

Si deve parlare di organi e soggetti, perché come chiarisce la legge 1/2026 la responsabilità erariale è configurata in modo un po’ particolare:

1. consente un apparato di esclusioni o fortissimi ridimensionamenti alla responsabilità per una ristretta categoria di organi, cioè quelli politici;
2. si estende a macchia d’olio, invece, a tutti i componenti degli apparati tecnico-amministrativi, purchè chiamati a gestire risorse pubbliche.

Il punto 2 è dimostrato dall’obbligo dell’assicurazione nei confronti di “chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti”. 

La circostanza che tale obbligo possa essere rinviato non incide sulla sostanza: la responsabilità erariale grava in maniera evidentemente asimmetrica in relazione al soggetto che svolge funzioni di Amministrazione delle risorse pubbliche.

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