Premessa
Con il D.L. 73/2025, convertito nella L. 105/2025, il legislatore ha modificato l’art. 140 del Codice dei contratti pubblici e introdotto il nuovo art. 140-bis, con l’obiettivo dichiarato di chiarire la disciplina degli interventi emergenziali.
Il difetto di fondo, però, è evidente: in nessuno dei due articoli compaiono mai i termini e concetti di rischio, esposizione o impatto. Si continua a parlare genericamente di “eventi”, “danni in atto o prevedibili”, “emergenze”, senza mai definire la base tecnica che dovrebbe orientare ogni decisione. Il rischio, infatti, è la combinazione di probabilità e impatto: senza questa cornice, la norma confonde situazioni marginali con scenari catastrofici, che richiedono risposte completamente diverse.
Finché le norme saranno scritte “in camera stagna” da chi non conosce la scienza del rischio, i testi resteranno contraddittori, incapaci di graduare le risposte e di semplificare davvero. Perché – è bene ribadirlo – c’è rischio e rischio.
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