Con la sentenza n. 1901/2025, il T.A.R. Calabria offre una interpretazione formale-letterale dell’art. 128 del Codice sul c.d. “regime alleggerito” per l’affidamento dei servizi sociali e alla persona, sancendo un principio di notevole impatto operativo: l’istituto dell’avvalimento (art. 104 D.Lgs. 36/2023) non si applica automaticamente a queste procedure.
Il Tribunale ha respinto il ricorso di una cooperativa sociale esclusa da una gara per servizi scolastici di assistenza alla disabilità.
L’operatore, carente del requisito di fatturato specifico, aveva fatto ricorso all’avvalimento per colmare il gap qualificatorio.
La stazione appaltante, tuttavia, l’aveva esclusa rilevando che la lex specialis (e il Codice stesso per questi servizi) non contemplava tale istituto.
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Servizi alla persona e “regime alleggerito”: il TAR Calabria chiude le porte all’avvalimento (se non previsto)
Commento alla Sentenza TAR Calabria, Sez. II, 17 novembre 2025, n. 1901
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