Le norme sulla sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008) non introducono requisiti tecnici prestazionali dei prodotti offerti, ma un obbligo da rispettare nella fase esecutiva del contratto.
Per tale motivo, è legittimo offrire siringhe prive del dispositivo di prevenzione del rischio di puntura accidentale, essendo questo un obbligo che il concorrente deve adempiere in fase esecutiva, e non già in fase di gara, salva diversa indicazione della lex specialis.
Non è sufficiente in tal senso la semplice affermazione della necessità del dispositivo di sicurezza resa in sede di chiarimenti, non potendo questi comunque modificare la lex specialis e/o alterare l’oggetto della fornitura.
Lo afferma il Consiglio di Stato.
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