Subappalto: non è obbligatorio indicare in offerta l’impresa subappaltatrice

Non è obbligatoria per legge, già in sede di presentazione dell’offerta, l’indicazione nominativa dell’impresa subappaltatrice, neppure in caso di subappalto necessario.

Giovanni F. Nicodemo 16 Ottobre 2025
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Non è obbligatoria per legge, già in sede di presentazione dell’offerta, l’indicazione nominativa dell’impresa subappaltatrice, neppure in caso di subappalto necessario.

La validità e l’efficacia del subappalto postula, quali condizioni indefettibili, che il concorrente abbia indicato nella fase dell’offerta le lavorazioni che intende subappaltare e che abbia, poi, trasmesso alla stazione appaltante il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dei lavori subappaltati.

È quanto stabilito dal TAR Lazio – Roma, Sezione Seconda Bis – con la Sentenza n. 16150 del 10 settembre 2025

Indice

I fatti di causa

La sentenza in esame si pronuncia su una controversia avente ad oggetto l’aggiudicazione di un appalto di lavori.

Il ricorrente sottopone al vaglio del giudice amministrativo plurime censure, criticando la validità della dichiarazione di subappalto resa in sede d’offerta dall’aggiudicatario che – a proprio dire – si porrebbe in contrasto con la norma del codice (art. 119 del d.lgs. 36 del 2023) poiché <finalizzata a devolvere a terzi la stragrande maggioranza delle prestazioni di appalto>, e perciò <avrebbe dovuto essere valutata dalla S.A. ai fini dell’esclusione>.
Ma, per il giudice amministrativo la censura, tuttavia, non coglie nel segno, poiché l’art. 119 cit. vieta esclusivamente il subappalto avente a oggetto l’integrale esecuzione delle prestazioni del contratto nonché la maggiore esecuzione di quelle relative alla categoria prevalente.
Ritenendo nel caso di specie la conformità a tale regola sia del disciplinare di gara, sia dell’offerta aggiudicata.

Non ha avuto miglior sorte la contestazione circa l’assenza dell’indicazione in sede di offerta dell’impresa subappaltatrice.

Infatti, la sentenza in esame ribadisce come il codice degli appalti non prescrive l’obbligo di indicare in sede di offerta il nominativo dell’impresa subappaltatrice.

La decisione

La decisione muove dal precipitato che il subappalto è un istituto che attiene alla fase di esecuzione dell’appalto (e che rileva nella gara solo negli stretti limiti della necessaria indicazione delle lavorazioni che ne formeranno oggetto), di talché il suo mancato funzionamento (per qualsivoglia ragione) dev’essere trattato alla stregua di un inadempimento contrattuale, con tutte le conseguenze che ad esso ricollega il codice.
Il giudice amministrativo in tema aderisce all’orientamento giurisprudenziale a tenore del quale: “l’omessa indicazione del nominativo del subappaltatore, diversamente da quanto opinato, non costituisce ragione di illegittimità dell’offerta dell’aggiudicataria, trattandosi di adempimento non richiesto dalla lex specialis”, come nella specie, nè“previsto dall’art. 119 del d.lgs. n. 36/2023 e, inoltre, escluso dalla giurisprudenza, costituendo, di contro, principio pacifico quello secondo cui “l’indicazione del nominativo del subappaltatore già in sede di presentazione dell’offerta non è obbligatoria, neanche nell’ipotesi in cui il concorrente non possieda la qualificazione nelle categorie scorporabili” (Cons. Stato, Sezione V, 28.5.2024, n. 4724; Sezione V, 28.03.2023 n. 3180; Sezione VII, 25.1.2023, n. 808; T.A.R. Catanzaro, Sezione I, 21.12.2023 n. 1661).

Si segnala come altrettanto importante la collocazione dell’istituto nell’ambito della c.d. “fase contrattuale”.

Rilievo che rimanda ad un momento successivo all’aggiudicazione anche la verifica sui requisiti in capo al subappaltatore.

Riconducendo il ricorso al subappalto in sede di gara, ovvero in sede di domanda di partecipazione, alla esternazione della volontà di fare ricorso all’istituto per l’esecuzione di una parte del contratto.

La fallacia della dichiarazione, se tale dovesse rivelarsi nella fase post aggiudicazione, per il giudice amministrativo è da ritenersi quale inadempimento contrattuale.

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