Il giudice amministrativo può conoscere esclusivamente incidenter tantum del certificato unico di regolarità fiscale, e nei limiti in cui ciò sia necessario in quanto documento valutato dalle Stazioni Appaltanti nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica da esse indette.
E’ invece preclusa al giudice amministrativo la possibilità di statuire in via diretta sulla correttezza o meno dell’attestazione, con conseguente inammissibilità della domanda con cui si chieda di accertare la regolarità o irregolarità fiscale di un concorrente e di ordinare all’Agenzia delle Entrate di emettere un nuovo certificato dal contenuto diverso.
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