La vicenda
Un’Agenzia d’Ambito ha affidato, a seguito di gara europea, la concessione del servizio di gestione rifiuti. Un Comune dell’ambito ha successivamente ottenuto un finanziamento di 300.000 euro (su 500.000 complessivi) per l’ammodernamento del proprio Centro di Raccolta (CdR).
L’Agenzia d’Ambito premeva per l’affidamento diretto al gestore esistente, mentre il Comune riteneva necessario indire una nuova gara ad evidenza pubblica per rispettare il Codice dei Contratti.
Sebbene il disciplinare tecnico della concessione in vigore prevedesse, tra i “servizi integrativi”, la possibilità per il concessionario di realizzare o adeguare i CdR su richiesta dei Comuni, tale attività non era stata inclusa nel valore a base d’asta della gara, né nel Piano Economico Finanziario (PEF) o nell’elenco prezzi.
L’Autorità, con il parere n.4972025, ha dato ragione alla linea del Comune, escludendo la possibilità di un affidamento diretto di nuovi lavori al concessionario esistente, sulla base dei seguenti argomenti.
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Tra efficienza e concorrenza: il limite agli affidamenti diretti di nuovi lavori nelle concessioni in corso
Breve nota al Parere ANAC n. 49 del 26 novembre 2025
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