La sentenza del Tar Campania-Napoli, Sez. VIII, 2 gennaio 2026, n. 18
Un caso dove la disciplina di gara prevede espressamente che i costi della manodopera non sono soggetti a ribasso e che sono scorporati dall’importo soggetto al ribasso:
“Il Collegio è consapevole che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5712 del 2.7.2025, ha affermato – in riforma di una sentenza del TAR Calabria – che “è da escludere che […] l’art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36 del 2023 abbia dettato la regola – opposta a quella operante nella vigenza del d.lgs. n. 50 del 2016 – che i costi della manodopera debbano essere esclusi dall’importo a base di gara su cui applicare il ribasso offerto dall’operatore economico. Tuttavia, la fattispecie oggetto della sentenza n. 5712/2025 si distingue da quella in esame per un elemento dirimente: in quel caso, la lex specialis di gara indicava chiaramente quale “importo soggetto a ribasso” quello complessivo, comprensivo dei costi della manodopera; nel caso odierno, invece, il disciplinare di gara precisava espressamente che “i costi della manodopera non sono soggetti a ribasso” e che gli stessi erano “scorporati dall’importo assoggettato al ribasso”.
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Un disciplinare di gara: “I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso”
Commento alla sentenza del TAR Campania-Napoli, Sez. VIII, 2 gennaio 2026, n. 18
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