Con sentenza n. 7058 del 20 aprile 2026, il TAR Lazio ha confermato la piena legittimità dell’ammissione in gara delle società controinteressate, disattendendo le doglianze della ricorrente, la quale ne aveva invocato l’esclusione in ragione di una asserita violazione dell’art. 95, comma 1, lett. d), del d.lgs. 36/2023.
La pronuncia si rivela di fondamentale importanza sistematica poiché delinea con estrema precisione l’ambito d’azione della Stazione Appaltante nel vagliare le cause di esclusione facoltativa legate all’unicità del centro decisionale e ribadisce come tale giudizio sia espressione di una discrezionalità tecnica non sindacabile nel merito se priva di profili di manifesta illogicità.
Il caso di specie
La controversia trae origine dalla procedura aperta indetta da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito, “RFI”), avente ad oggetto la fornitura di “Armadi a 1000”, articolata in due distinti lotti e da aggiudicarsi secondo il criterio del massimo ribasso.
All’esito della gara, la società ricorrente si è collocata al terzo posto in graduatoria con riferimento a entrambi i lotti. Un delle due controinteressata ha invece conseguito la seconda posizione per ciascun lotto, precedendo immediatamente la ricorrente. In ragione del vincolo di aggiudicazione stabilito dalla lex specialis, nonché della circostanza che un’unica impresa si è classificata al primo posto in entrambi i lotti (risultando così aggiudicataria del lotto di maggior valore, estraneo al presente giudizio), il secondo lotto è stato attribuito ad una delle due società controinteressate.
Quanto all’altra controinteressata, essa si è classificata, in raggruppamento temporaneo di imprese, al quarto posto in relazione a entrambi i lotti.
Secondo la prospettazione del ricorrente, le offerte presentate dalle controinteressate sarebbero riconducibili a un unico centro decisionale, con conseguente violazione della disciplina in materia di concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica.
Da ciò deriverebbe, ad avviso della ricorrente, l’ esclusione di entrambe le imprese ai sensi dell’art. 95, lett. d), del Codice dei contratti pubblici, secondo cui “La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti (…) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara”.
Pertanto, nelle more della definizione del procedimento volto a verificare la sussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di autotutela, la società ricorrente ha proposto ricorso innanzi al TAR, impugnando tanto il provvedimento di ammissione alla gara delle società controinteressate, quanto l’aggiudicazione.
In particolare, ad avviso della ricorrente, nella fattispecie in esame ricorrerebbe l’ipotesi di offerte imputabili a un unico centro decisionale ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. d), del Codice, fattispecie qualificata dalla giurisprudenza come ipotesi di “pericolo astratto”. In tale prospettiva, non sarebbe richiesta la prova di una concreta e attuale alterazione del confronto concorrenziale, essendo sufficiente la mera idoneità della relazione intercorrente tra gli operatori economici a porre in pericolo la segretezza delle offerte, la trasparenza della procedura e la par condicio tra i concorrenti, sulla base di un compendio indiziario connotato dai requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Nel caso di specie, l’elemento indiziario principale sarebbe individuato in un dato matematico ritenuto intrinsecamente anomalo, atteso che, con riferimento a tutte le ventiquattro voci relative a entrambi i lotti, il rapporto tra i prezzi unitari offerti dalle due società risulterebbe costantemente pari a 0,9770. Tale circostanza viene valorizzata quale indice sintomatico di una non autonoma elaborazione delle rispettive offerte.
A ciò si aggiungerebbero ulteriori elementi di natura soggettiva, desumibili sia da una sequenza di operazioni societarie intercorse tra gli operatori economici, sia da pregressi rapporti professionali tra figure apicali delle rispettive compagini.
Nel loro complesso, tali elementi, secondo la prospettazione della ricorrente, sarebbero idonei a integrare un quadro indiziario complessivamente convergente verso la dimostrazione dell’unicità del centro decisionale.
Tale impostazione è stata ulteriormente ribadita nei motivi aggiunti, proposti avverso la determinazione con cui RFI ha definito con esito negativo il procedimento di autotutela ritenendo, all’esito complessivo dell’istruttoria, insussistenti indizi gravi, precisi e concordanti atti a dimostrare un collegamento sostanziale tra le imprese.
In particolare, la stazione appaltante ha dato atto di aver previamente acquisito le osservazioni delle controinteressate, nonché di aver espletato un’ulteriore e approfondita attività istruttoria, volta a verificare l’eventuale sussistenza di un collegamento tra le rispettive offerte.
Sotto il profilo dei rapporti societari, RFI ha puntualizzato che le eventuali commistioni negli organi sociali risultavano circoscritte alla fase di perfezionamento di pregresse operazioni straordinarie, dovendosi escludere, allo stato, la ricorrenza di rapporti di controllo, di collegamento sostanziale o di sovrapposizioni negli assetti gestionali.
Con riguardo alle modalità di formulazione delle offerte economiche, l’Amministrazione ha rilevato che entrambe le imprese hanno fatto ricorso al medesimo listino prezzi presente sul mercato: una applicando ribassi su un proprio listino, e l’altra utilizzando lo stesso listino, liberamente accessibile agli operatori e ai potenziali clienti, in assenza di prezzi ufficiali, mediante l’impiego di un algoritmo elaborato in autonomia.
In tale prospettiva, la costanza del rapporto tra i prezzi offerti risulterebbe giustificabile alla luce dell’adozione di una comune base di calcolo, senza che da ciò possa inferirsi, in via automatica, l’esistenza di un coordinamento.
La decisione del TAR
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, rilevando come, nel caso di specie, difettasse la prova della sussistenza di quegli indizi gravi, precisi e concordanti che la giurisprudenza reputa imprescindibili ai fini della dimostrazione dell’esistenza di un unico centro decisionale.
Il Collegio si è, in tal senso, posto in linea con l’orientamento consolidato secondo cui l’accertamento del collegamento sostanziale tra imprese non può fondarsi su elementi meramente congetturali, ma richiede un compendio indiziario dotato di elevata significatività e coerenza logica. (TAR Napoli sez. III n. 2504/2024; cfr. anche Cons. Stato sez. III n. 4625/2022).
Più in particolare:
– per quanto concerne la sequenza delle operazioni societarie che ha condotto all’acquisizione del ramo d’azienda, il Collegio ha precisato che, per assumere rilevanza ai fini dell’art. 95, comma 1, lett. d), del Codice, i collegamenti sostanziali devono presentare caratteri di concretezza e attualità, nonché la capacità effettiva di consentire un condizionamento reciproco delle decisioni aziendali rilevanti verso l’esterno, in particolare nella formulazione delle offerte. Nel caso di specie, l’eventuale commistione di soggetti negli organi sociali è risultata limitata alla sola fase di perfezionamento delle operazioni straordinarie, mentre, allo stato, non emergono rapporti di controllo, collegamenti sostanziali né sovrapposizioni negli assetti gestionali delle due imprese.
– quanto, invece, alle modalità di formazione delle offerte ha considerato plausibile che la società controinteressata abbia utilizzato il listino prezzi predisposto e diffuso dall’altra in qualità di primario operatore del settore come base di riferimento per la propria offerta, applicando poi un algoritmo elaborato in modo autonomo. Da ciò deriverebbe la costanza del rapporto tra i prezzi, spiegabile come effetto di un ribasso percentuale uniforme sui valori iniziali.
Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato respinto.
Brevi considerazioni finali
La sentenza si colloca nel solco di un orientamento giurisprudenziale consolidato in materia di unicità del centro decisionale nelle procedure ad evidenza pubblica.
Già il previgente codice dei contratti pubblici prevedeva l’esclusione non automatica del concorrente che “si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale” (art. 83, comma 5, lett. m), d.lgs. 50/2016).
L’art. 95, comma 1, lett. d), del vigente Codice ne riprende l’impostazione sostanziale, pur introducendo un significativo affinamento sistematico. La nuova disposizione, infatti, supera il riferimento espresso alla situazione di controllo ex art. 2359 c.c., valorizzando piuttosto la presenza di “accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara” quali indice sintomatico della possibile imputabilità delle offerte a un medesimo centro decisionale.
In tale prospettiva, come evidenziato dalla Relazione Illustrativa al Codice, la disciplina interna si pone in perfetta continuità con l’evoluzione del diritto eurounitario e con le indicazioni della giurisprudenza della Corte di giustizia.
L’art. 57, par. 4, lett. d), della direttiva richiede, infatti, la presenza di “indicazioni sufficientemente plausibili” circa l’esistenza di accordi idonei a falsare la concorrenza, imponendo all’amministrazione una valutazione in concreto dell’effettiva incidenza del collegamento tra operatori sul contenuto delle rispettive offerte.
La Corte di giustizia, a sua volta, ha chiarito che non è sufficiente la mera esistenza di un rapporto di controllo o collegamento societario per determinare l’automatica esclusione dei concorrenti, essendo invece necessario verificare se tale rapporto abbia inciso, in concreto, sulla formulazione delle offerte (Corte di giustizia, 19 maggio 2009, C-538/07).
In questo quadro, il riferimento agli “accordi” ex art. 95 del Codice consente di ricomprendere tanto le ipotesi di controllo societario quanto quelle di collegamento di fatto, ma solo nella misura in cui esse si traducano in un’effettiva interferenza nella predisposizione delle offerte e, quindi, in un’alterazione della genuinità del confronto competitivo.
Ne consegue, in definitiva, che l’esclusione non può operare automaticamente per il solo fatto della partecipazione di operatori tra loro collegati, imponendosi, per contro, una verifica in concreto circa l’effettiva incidenza di tale relazione sull’andamento della procedura. Nondimeno, una volta accertata in concreto tale incidenza, la fattispecie rilevante ai fini dell’integrazione della causa di esclusione di cui all’art. 95, comma 1, lett. d), del d.lgs. 36/2023 si connota per la sua natura di pericolo astratto: non è, dunque, richiesta la prova di una lesione effettiva dei principi di segretezza delle offerte, di trasparenza e di par condicio tra i concorrenti, essendo invece sufficiente che il collegamento risulti, in via prognostica ed ex ante, idoneo a porre in pericolo detti valori.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento