Anomalia e costo del lavoro: la p.a. deve raffrontare il CCNL con le tabelle del ministero

In tema di costi del lavoro e anomalia, in sede di verifica non è sufficiente fondare la valutazione sulla congruità dell’offerta economica soltanto sul CCNL

22 Aprile 2022
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In tema di costi del lavoro e anomalia, in sede di verifica non è sufficiente fondare la valutazione sulla congruità dell’offerta economica soltanto sul CCNL.

In relazione al profilo del costo del lavoro offerto dal concorrente, la verifica deve avvenire avendo come parametro di riferimento le “tabelle” dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che sono redatte “sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali”.

È quanto stabilisce il TAR Lazio – Roma – sez. II – con la sentenza del 21 aprile 2022 n. 4910.

I fatti di causa

La controversia si riferisce all’affidamento di un appalto di servizi.

La questione giunta all’attenzione del giudice amministrativo concerne la legittimità della valutazione di congruità dell’offerta economica dell’aggiudicataria.

I ricorrenti hanno adito il giudice amministrativo, sul presupposto che, a loro avviso, l’aggiudicataria avrebbe previsto nella propria offerta un costo del personale inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle del Ministero del Lavoro.

Infatti il Codice degli appalti (art. 23 c. 15 d.lgs. 50 del 2016) stabilisce che nei contratti relativi a lavori, servizi e forniture, “il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione…”.

Sebbene, le indicazioni che emergono dalle tabelle ministeriali non siano strettamente vincolanti per l’amministrazione aggiudicatrice e per il concorrente, in quanto si può pacificamente comprendere che quest’ultimo possa offrire un costo del lavoro che si discosta, più o meno significativamente, dai valori medi esposti nella tabella ministeriale, in ragione delle caratteristiche della propria impresa e in base all’oggetto (prestazione posta a base di gara) dell’appalto (cfr. il precedente della Sezione n. 4204/2021), tuttavia tale ipotesi impone una attenta verifica e adeguate giustificazioni.

Sulla scorta di tale assunto il giudice amministrativo ha dato ragione ai ricorrenti riscontrando come l’amministrazione aggiudicatrice non aveva esaminato l’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria assumendo a parametro di riferimento la c.d. tabella ministeriale pertinente, ma facendo riferimento unicamente al CCNL.

La decisione

Ad avviso del Tar Lazio, il modello legale previsto per la verifica dell’anomalia dell’offerta – che l’amministrazione aggiudicatrice deve seguire – si svolge nel modo seguente:

a) individuare la c.d. tabella ministeriale applicabile nella specie;

b) sussumere il costo del lavoro nella tabella individuata;

c) verificare il discostamento del costo del lavoro rispetto ai dati emergenti dalla tabella ministeriale;

d) valutare se, in base al contratto collettivo applicato in concreto dall’impresa, il costo del lavoro sia, o meno, congruo in relazione alla tabella individuata, tenendo ovviamente presente la peculiare organizzazione aziendale del concorrente e/o eventuali circostanze fattuali collegate all’appalto.

Alla luce di tale modello, ad avviso del Tar Lazio, la valutazione del costo del lavoro, formulato sulla base del CCNL applicato in concreto dall’impresa, deve essere effettuata tenendo a parametro la tabella ministeriale di riferimento come prevede la legge.

Mancando ciò, l’attività valutativa si risolve in un difetto di istruttoria e di motivazione del giudizio.

Giovanni F. Nicodemo