Nell’ipotesi in cui si ricorra all’inversione procedimentale, risulta di dubbia legittimità cristallizzare la soglia di anomalia solo dopo l’aggiudicazione.
La regola trova supporto nell’art. 108, comma 12 del d.lgs. 36/2023.
In questo caso, al fine di evitare possibili condizionamenti/manipolazioni della procedura di gara, sarebbe più corretto che tale cristallizzazione operasse in una fase antecedente, ovvero subito dopo l’apertura delle offerte.
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Non è legittimo cristallizzare la soglia di anomalia solo dopo l’aggiudicazione
A cura di Salvio Biancardi
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