Nelle gare di fornitura di farmaci, ai fini della legittimità della procedura, rileva unicamente il brevetto di prodotto.
L’esistenza di eventuali brevetti relativi all’uso del farmaco non ha, invece, alcuna rilevanza. La loro violazione, infatti, riguarda esclusivamente la fase esecutiva del contratto pubblico e può essere oggetto di valutazione solo da parte del giudice ordinario.
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Appalti di fornitura di farmaci: differenze tra brevetti d’uso e brevetti di prodotto
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