Il nuovo codice appalti (d.lgs. 36/2023) pone, come noto, la questione della determinazione a contrarre (nel prosieguo solamente “decisione a contrarre”) per almeno – sintetizzando – due sostanziali motivi.
Il primo è riferito alla scelta di mutare il nome da determina a decisione e, in secondo luogo, escludendo – si potrebbe dire in modo perentorio -, la sua necessità per gli affidamenti senza gara (per intenderci, per l’affidamento diretto).
Il fatto stesso che l’attuale art. 17, comma 2, non preveda più la decisione a contrarre per l’affidamento diretto (mentre nel pregresso codice la possibilità rappresentava una semplice facoltà, si pensi all’art. 36, comma 2 del d.lgs. 50/2016) consente, al contrario, di affermarne il rilievo e l’importanza non solo sotto il profilo amministrativo ma, soprattutto, sotto il profilo contabile visto che ogni procedimento di spesa (che implica una spesa) pretende che a monte se ne certifichi la copertura (come si dirà anche più avanti).
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