Ai fini della legittimità del provvedimento di esclusione è sufficiente che il RUP firmi digitalmente il verbale della seduta che riporta l’esclusione proposta dalla commissione giudicatrice, approvando e ratificando così la decisione.
La comunicazione del provvedimento di esclusione, invece, può essere effettuata da un soggetto diverso dal RUP, purché riferibile alla stazione appaltante, in quanto la comunicazione attiene alla fase di efficacia del provvedimento, non a quella di emanazione.
Lo afferma il Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. V, 10.6.2025 n. 5006).
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