1.”L’art. 76, comma 7, d.lgs. 36/2023 (…) – nel disciplinare la “procedura negoziata senza pubblicazione di un bando” – stabilisce che “Ove possibile, le stazioni appaltanti individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, selezionando almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. La stazione appaltante sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell’articolo 108, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione”.
Va evidenziato che la procedura di gara informale prevista dalla citata previsione si contraddistingue, rispetto alla disciplina previgente (art. 63 del D.lgs. n. 50/2016), per la riduzione del numero degli operatori da invitare che passa da n. 5 a n. 3 allo scopo di eliminare il potenziale ostacolo procedurale consistente nella necessità di una negoziazione che coinvolge un numero rilevante di operatori economici”…..
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