Contratto di avvalimento con “firma cartacea” valido

Il Consiglio di Stato rileva che ai fini della validità del contratto di avvalimento è sufficiente la forma scritta ad substantiam secondo le tradizionali regole civilistiche.

Vincenzo Laudani 9 Luglio 2025
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Il Consiglio di Stato rileva che ai fini della validità del contratto di avvalimento è sufficiente la forma scritta ad substantiam secondo le tradizionali regole civilistiche. Non può quindi ritenersi invalido il contratto di avvalimento firmato dalle parti con modalità olografa o cartacea, potendo tale elemento incidere solo ai fini della valutazione della data certa.

1. La  forma scritta ad substantiam e la digitalizzazione

L’art. 1350 del codice civile individua i casi in cui il contratto, in deroga al principio di libertà delle forme, deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità. 

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