Non è ammessa a partecipare alla gara l’impresa che sia stata individuata per effetto dell’istituto giuridico della cooptazione.
Se vi è cooptazione di una delle associande non vi può essere ATI, mentre per partecipare ad una gara sono ammessi solo soggetti singoli o soggetti associati, non residuando spazio per una terza categoria di soggetti.
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Non ammessa in gara l’impresa individuata in cooptazione
Commento alla sentenza del TAR Sardegna del 28 luglio 2025, n. 673
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