E’ rimesso all’autonomia delle stazioni appaltanti (centrale di committenza e stazione appaltante non qualificata) il riparto di competenze inerenti la gara da aggiudicare.
La legge, in tal senso non fornisce indicazioni precise.
Lo ha puntualizzato il T.A.R. Liguria nella sentenza n. 944/2025.
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Rimesso all’autonomia delle parti il riparto di competenze tra centrale di committenza e stazione appaltante non qualificata
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