Non è legittima la clausola di un bando di gara che imponga limiti troppo stringenti al ribasso dell’offerta economica, poiché introduce un limite alla libertà degli operatori economici di formulare una proposta economica sulla base delle proprie capacità organizzative e imprenditoriali, pregiudicando, sino di fatto ad annullarlo, il confronto concorrenziale sull’elemento prezzo.
Lo ha precisato il TAR Piemonte, nella sentenza 07/10/2025, n. 1368.
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Clausola limitativa del ribasso troppo stringente non può ritenersi legittima
Nota a TAR Piemonte, sentenza 7 ottobre 2025, n. 1368
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