La Terza Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8047 del 15 ottobre 2025, interviene con rigore metodologico sulla delicata questione della verifica di anomalia del costo del personale.
Confermando, seppur con diversa motivazione, l’esclusione di un concorrente, la pronuncia stabilisce due principi cardine: il calcolo della congruità deve basarsi sul “monte ore contrattuale” offerto e non sulle “ore mediamente lavorate”, e i costi della manodopera per i servizi in subappalto, se non meramente accessori, devono essere indicati in modo esplicito e separato.
Riformando in parte la motivazione del TAR Lombardia, ma confermandone l’esito finale di esclusione, i giudici di Palazzo Spada hanno censurato due specifiche “fallacie metodologiche” nella giustificazione dei costi della manodopera, riaffermando la necessità di un’analisi rigorosa e trasparente, non suscettibile di essere aggirata tramite artifizi contabili.
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Verifica di anomalia e costo della manodopera: il Consiglio di Stato fissa i criteri metodologici per il calcolo
La Terza Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8047 del 15 ottobre 2025, interviene con rigore metodologico sulla delicata questione della verifica di anomalia del costo del personale.
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