Il caso
La controversia origina nell’ambito di una gara europea a procedura aperta per l’affidamento di un appalto integrato e riguarda il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale dei progettisti incaricati dalla società aggiudicataria. Sul punto, la lex specialis aveva richiesto la dimostrazione di aver eseguito, nei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi di ingegneria e architettura relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate in apposita tabella, il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, fosse pari almeno a 1,5 volte l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.
Nel merito, parte ricorrente contesta:
a) la qualificazione dei progettisti indicati, i quali avrebbero dichiarato, a comprova del requisito in questione, attività di progettazione definitiva ed esecutiva, espletata in relazione ad un precedente intervento, che, invero, avrebbe dovuto ricondursi, per lo meno in parte, a soggetti diversi rispetto ai predetti progettisti, in ragione di rapporti contrattuali autonomi;
b) la verifica operata dalla stazione appaltante, la quale avrebbe erroneamente valutato la documentazione prodotta, omettendo un adeguato controllo sulla reale riconducibilità delle esperienze dichiarate alle categorie richieste dalla lex specialis;
c) la spendibilità del requisito professionale del progettista da parte della relativa società di ingegneria, la quale avrebbe invece dovuto trovare un limite nella previsione di cui all’art. 66, comma 2, del Codice;
d) l’assenza, nelle dichiarazioni rese, dell’attestazione del “buon esito” della progettazione svolta;
e) la mancanza di un requisito di capacità tecnica-professionale in una determinata categoria indicato nel capitolato di gara.
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I servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria
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20 Feb 2026 ore 9.00 – 13.00
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