Art. 35 d.lgs. 36/2023- Accesso agli atti- ricorso ex 116 c.p.a.- Riservatezza- Brevetto- Principio di proporzionalità- Onere della prova- Motivazione- Art.36 d.lgs. 36/2023- Trasparenza – Tutela segreto tecnico-commerciale- Diritto di difesa- Onere probatorio- Codice della proprietà industriale – Istanza di oscuramento – Accessibilità agli atti di gara
TAR Friuli Venezia Giulia – Trieste 11 marzo 2026 n.83
“Come condivisibilmente dedotto dalla ricorrente, con considerazioni che il Collegio ex art. 36 comma 7 d.lgs. 36/2023 intende accogliere e fare proprie, l’opposizione all’ostensione integrale dell’offerta tecnica della controinteressata non può legittimamente fondarsi sul fatto dell’esistenza di un brevetto, e ciò in quanto la sua finalità è quella di impedire l’utilizzo della tecnologia da parte di chi non è l’inventore.
Esso, pertanto, lungi dal comportare la segretezza del contenuto (salvo che per i primi 18 mesi dal deposito della domanda, ai sensi dell’art. 53 comma 3 d.lgs. 30/2005), descrive dettagliatamente a tutti gli esperti del settore ciò che non può essere oggetto di contraffazione per tutto il periodo della sua durata.”
“Si deve infatti rilevare che l’opposizione alla ostensione si pone in un rapporto di eccezione rispetto alla regola dell’accessibilità, da cui discende che grava sull’opponente l’onere di comprovare i presupposti giustificativi dell’oscuramento.
Dovendosi altresì soggiungere che la ricorrente, non essendo stata posta nelle condizioni di conoscere il contenuto delle informazioni che sono state secretate, non può nemmeno provare l’interesse alla conoscenza delle stesse a fini difensivi.”
Fatto
Nell’ambito di una procedura di gara indetta da una stazione appaltante operante in ambito sanitario regionale per l’affidamento di un servizio informatico, un operatore economico risultava primo classificato e aggiudicatario, mentre altri due concorrenti si collocavano rispettivamente al secondo e al terzo posto in graduatoria.
Successivamente all’aggiudicazione, le due società non aggiudicatarie (seconda e terza classificata) proponevano distinti ricorsi giurisdizionali avverso gli esiti della gara.
Nel corso della procedura, la stazione appaltante si era pronunciata – ai sensi degli artt. 35 e 36 del codice dei contratti pubblici – sulle richieste di oscuramento formulate da una delle concorrenti (terza classificata) in relazione alla propria offerta tecnica, ritenendo parzialmente fondate le esigenze di riservatezza con riferimento a informazioni concernenti tecnologie asseritamente coperte da brevetto.
A fronte di tali determinazioni, la società aggiudicataria, al fine di difendersi nei giudizi instaurati contro l’aggiudicazione, chiedeva l’accesso integrale alla documentazione tecnica della concorrente che aveva richiesto i suddetti oscuramenti. La stazione appaltante, tuttavia, consentiva l’ostensione solo in forma parziale, mantenendo gli oscuramenti.
Pertanto, la società aggiudicataria – già resistente nei giudizi principali di impugnazione della gara – proponeva un autonomo ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a., impugnando il diniego parziale di accesso e deducendone l’illegittimità per: difetto di istruttoria e di motivazione, violazione del principio di proporzionalità ed erroneo bilanciamento tra esigenze di riservatezza e diritto di difesa.
In particolare, la ricorrente contestava che la mera esistenza di un brevetto potesse giustificare l’oscuramento di parti dell’offerta tecnica, evidenziando come tale limitazione impedisse un’effettiva tutela in giudizio.
Si costituivano le società controinteressate, sostenendo la legittimità degli oscuramenti e l’insussistenza di un concreto interesse difensivo all’accesso integrale, mentre la stazione appaltante non si costituiva.
La decisione del TAR
Il Tribunale accoglie il ricorso, ritenendo illegittimo il diniego parziale di accesso opposto dalla stazione appaltante.
In primo luogo, il Collegio afferma che l’opposizione all’ostensione integrale dell’offerta tecnica non può legittimamente fondarsi sulla mera esistenza di un brevetto. La funzione della tutela brevettuale, infatti, non è quella di garantire la segretezza delle informazioni tecniche, bensì di assicurare al titolare un diritto di esclusiva nello sfruttamento economico dell’invenzione.
Al contrario, il brevetto implica, per sua natura, una divulgazione del contenuto dell’invenzione, in quanto esso deve descrivere in modo sufficientemente dettagliato la soluzione tecnica, rendendola conoscibile agli esperti del settore. Solo in via temporanea, e precisamente nei primi 18 mesi dal deposito della domanda, è prevista una forma di riservatezza, ai sensi dell’art. 53, comma 3, del codice della proprietà industriale; decorso tale termine, il contenuto diviene accessibile.
Ne consegue che il richiamo alla presenza di tecnologie brevettate non è idoneo, di per sé, a integrare i presupposti del segreto tecnico o commerciale richiesti dagli artt. 35 e 36 del codice dei contratti pubblici ai fini della limitazione dell’accesso.
Sotto altro profilo, il TAR ribadisce che l’opposizione all’accesso costituisce eccezione rispetto alla regola generale dell’accessibilità degli atti di gara. Da ciò deriva che grava sull’operatore economico che invoca la riservatezza l’onere di dimostrare in modo puntuale e circostanziato la sussistenza di un effettivo segreto tecnico o commerciale.
Il Collegio esclude, inoltre, che possa essere posto a carico del richiedente l’onere di dimostrare la necessità difensiva dell’accesso rispetto a informazioni di cui egli non conosce il contenuto, evidenziando come una simile impostazione determinerebbe un’inammissibile inversione dell’onere della prova.
La decisione evidenzia, altresì, il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato: la stazione appaltante si è limitata a recepire in modo generico le allegazioni dell’operatore economico, senza procedere a una verifica concreta della loro fondatezza e senza individuare specificamente le parti dell’offerta effettivamente meritevoli di tutela, né operare un adeguato bilanciamento, in termini di proporzionalità, tra esigenze di riservatezza e diritto di difesa.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ordina l’ostensione integrale dell’offerta tecnica, riaffermando che le deroghe al principio di trasparenza, fondate sulla tutela del segreto tecnico o commerciale, devono essere rigorosamente circoscritte e adeguatamente dimostrate.
Brevi considerazioni conclusive
Il d.lgs. n. 36/2023 ha profondamente innovato la disciplina dell’accesso agli atti di gara, superando il modello tradizionale incentrato su un accesso essenzialmente eventuale e difensivo, attivabile in una fase successiva all’aggiudicazione. Gli artt. 35 e 36 introducono, infatti, un sistema di accesso anticipato, procedimentalizzato e tendenzialmente automatico, strettamente coordinato con la comunicazione dell’aggiudicazione di cui all’art. 90 del Codice.
In tale assetto, l’ostensione degli atti costituisce la regola generale, mentre le esigenze di riservatezza devono essere fatte valere dall’operatore economico già in sede di offerta, mediante una motivata e comprovata dichiarazione, imponendo alla stazione appaltante di pronunciarsi espressamente sulle richieste di oscuramento. Ne deriva un modello in cui il bilanciamento tra trasparenza e segretezza non è più rimesso esclusivamente alla fase contenziosa, ma viene internalizzato nel procedimento di gara, con una chiara valorizzazione del principio di accessibilità.
La tutela dei segreti tecnici e commerciali si configura, dunque, come limite all’accesso, ma in termini rigorosamente eccezionali. La disciplina, letta in combinazione tra gli artt. 35 e 36, evidenzia infatti che l’oscuramento costituisce una deroga alla regola generale della piena conoscibilità degli atti, ammissibile solo a fronte di una puntuale dimostrazione della sussistenza di un effettivo segreto tecnico o commerciale e di un adeguato bilanciamento, da parte della stazione appaltante, in termini di proporzionalità.
In questa prospettiva, la pronuncia in esame assume particolare rilievo nel chiarire i confini della nozione di segreto tecnico, che non può essere dilatata fino a ricomprendere qualsiasi elemento dell’offerta. In linea con i principi desumibili dal codice della proprietà industriale (d.lgs. n. 30/2005), possono qualificarsi come tali solo quelle informazioni che presentano un valore economico in quanto non note, che non risultano facilmente accessibili agli operatori del settore e che siano oggetto di misure adeguate di protezione. Ne consegue che istanze di oscuramento generiche, standardizzate o meramente difensive si pongono in contrasto con il paradigma normativo, che richiede un elevato grado di specificità e concretezza.
Particolarmente significativa è, in tale quadro, l’affermazione del TAR secondo cui la mera esistenza di un brevetto non può giustificare l’oscuramento dell’offerta tecnica. Il brevetto, infatti, secondo la logica sottesa al codice della proprietà industriale, realizza un modello di tutela fondato su uno scambio tra divulgazione e diritto di esclusiva: questo significa che a fronte della protezione accordata allo sfruttamento economico dell’invenzione, il titolare è tenuto a descriverne il contenuto in modo chiaro e completo, rendendolo conoscibile agli esperti del settore. Solo in via temporanea, nei primi diciotto mesi dal deposito della domanda (art. 53, comma 3, c.p.i.), il contenuto resta sottratto alla pubblicità.
Ne deriva che l’invocazione della tutela brevettuale quale fondamento della riservatezza si rivela, sul piano logico-giuridico, intrinsecamente contraddittoria: ciò che è brevettato è, per definizione, destinato alla conoscibilità, e non può essere automaticamente qualificato come segreto tecnico o commerciale ai fini dell’accesso.
Ulteriore profilo di rilievo attiene alla distribuzione dell’onere della prova. Il Collegio ribadisce che l’opposizione all’accesso costituisce una eccezione rispetto al principio generale di accessibilità, con la conseguenza che grava sull’operatore economico che invoca la riservatezza l’onere di dimostrare in modo puntuale i relativi presupposti.
Viene conseguentemente escluso che possa gravare sul richiedente l’onere di dimostrare l’utilità difensiva dell’accesso con riferimento a informazioni di cui egli ignora il contenuto, evidenziandosi come ciò determinerebbe un’inammissibile inversione dell’onere della prova. Il principio assume particolare rilievo nel contenzioso in materia di contratti pubblici, ove l’accesso agli atti rappresenta spesso un presupposto imprescindibile per l’effettivo esercizio del diritto di difesa, anche nell’ambito del rito speciale di cui all’art. 116 c.p.a., volto a garantirne una tutela celere ed effettiva.
Nel caso concreto, la stazione appaltante aveva ritenuto legittima, sia pure in parte, l’istanza di oscuramento fondata sulla presenza di un brevetto relativo alla componente software. Il TAR censura tale impostazione, rilevando la genericità della motivazione, l’assenza di una puntuale individuazione delle parti effettivamente riservate e il ricorso a oscuramenti eccessivamente ampi e non proporzionati, in violazione del necessario bilanciamento tra contrapposti interessi.
Il fulcro della decisione risiede, dunque, nella valorizzazione della motivazione quale strumento essenziale di bilanciamento tra trasparenza e tutela della riservatezza. Dalla pronuncia emerge con chiarezza che non sono ammissibili formule generiche o stereotipate, ma è necessario che l’amministrazione individui in modo analitico le parti sottratte all’accesso e svolga una valutazione di stretta proporzionalità, limitando l’oscuramento alle sole informazioni effettivamente meritevoli di tutela.
In conclusione, la pronuncia offre indicazioni di particolare rilievo sia per le stazioni appaltanti sia per gli operatori economici: da un lato, richiama le amministrazioni a un uso rigoroso e consapevole dello strumento dell’oscuramento, fondato su valutazioni concrete e adeguatamente motivate; dall’altro, ridimensiona prassi difensive volte a estendere in modo indiscriminato l’area della riservatezza, riaffermando la centralità del principio di accessibilità.
Nel sistema delineato dal nuovo Codice dei contratti pubblici, infatti, la tutela dei segreti tecnici non può tradursi in un ostacolo generalizzato alla trasparenza, ma deve rimanere confinata entro limiti rigorosi, presidiati – in ultima istanza – dalla qualità della motivazione amministrativa.
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