Il conseguimento della qualificazione induce frequentemente gli enti committenti a un affidamento statico sulla durata biennale del titolo, determinando una rischiosa sospensione delle attività di monitoraggio.
Tale inerzia operativa può generare conseguenze pregiudizievoli: il quadro normativo delineato dall’Allegato II.4 attribuisce infatti all’ANAC il potere di esperire verifiche a campione volte ad accertare la veridicità delle informazioni rese e la persistenza dei requisiti.
Qualora all’esito di tali accertamenti emerga un decremento del punteggio tale da comportare il declassamento della stazione appaltante, trova applicazione la fattispecie prevista dall’articolo 11, comma 4.
In tale ipotesi, l’ordinamento consente il mantenimento del livello superiore per un solo anno, subordinatamente al possesso di un punteggio minimo incrementato del 5 per cento rispetto alla soglia inferiore.
Siffatto regime di “mantenimento condizionato” configura un’insidia procedurale di estrema gravità. In via di interpretazione sistematica, si ritiene che il termine di tre mesi per la presentazione dell’istanza di revisione, previsto dall’articolo 11, comma 1 per la scadenza naturale, debba applicarsi per analogia anche al termine della salvaguardia annuale.
Ne consegue che l’ente vede ridursi la propria finestra temporale di intervento a soli nove mesi. Attendere il compimento dell’anno per verificare lo stato della qualificazione comporterebbe il superamento del termine procedurale per l’aggiornamento dei dati, rendendo il declassamento irreversibile per decorrenza dei termini di revisione.

Si suggerisce pertanto l’abbandono di prassi meramente reattive in favore di un monitoraggio proattivo a cadenza almeno semestrale.
Risulta imprescindibile l’istituzione di procedure di audit interno che consentano di intercettare tempestivamente l’attivazione del termine di salvaguardia. Solo un controllo costante, effettuato tramite l’accesso sistematico alla piattaforma AUSA , garantisce all’ente il tempo necessario per approntare le misure correttive e assolvere agli oneri informativi entro il termine prudenziale dei tre mesi, preservando così la continuità della propria capacità contrattuale.
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