Quando l’affidamento diretto diventa una gara: il Consiglio di Stato chiarisce i confini della rotazione e il divieto di pronunciarsi su poteri non esercitati

Nota a Consiglio di Stato (sez. V) sentenza del 25 maggio 2026 n. 4185

Alessandro Massari 26 Maggio 2026
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La sentenza in commento affronta tre questioni distinte ma intimamente connesse, che toccano alcuni dei nodi più delicati della disciplina degli affidamenti sottosoglia nel d.lgs. n. 36/2023: la distinzione tra affidamento diretto e procedura di gara; il campo di applicazione del principio di rotazione; il divieto per il giudice di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati.

La vicenda concreta è quella di una stazione appaltante — la Federazione Italiana Scherma — che aveva formalmente qualificato il proprio affidamento come «affidamento diretto» ex art. 50, comma 1, lett. b), del Codice, ma aveva nella sostanza condotto una vera e propria gara, con avviso pubblico aperto a tutti gli operatori interessati, commissione di valutazione, invito generalizzato a tutti i partecipanti qualificati e criterio di selezione dell’offerta migliore. Il TAR, anziché esaminare il merito del ricorso del gestore uscente, ne aveva dichiarato l’inammissibilità anticipando l’esito dell’applicazione del principio di rotazione — che la stazione appaltante non aveva mai invocato nel corso della procedura. Il Consiglio di Stato ribalta questa impostazione su tutti e tre i fronti.

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