Il Consiglio di Stato, Quinta Sezione, con la sentenza 8 giugno 2026, n. 4595 “condivide le statuizioni del Tar relative alla natura dell’accordo stipulato nella fattispecie in questione per la costituzione del CCT: non si tratta di accordo ex art. 11 della legge n. 241 del 1990, bensì di accordo negoziale paritetico tra parte privata e parte pubblica con valore di lodo contrattuale per espressa dichiarazione delle parti.
Neppure rileva, al fine di far confluire nel caso di specie la costituzione del CCT nell’ambito dell’espressione del potere autoritativo pubblico, il fatto che la disciplina legislativa rimetta solo al r.u.p. della stazione appaltante e non anche all’operatore economico privato la facoltà di avviare la procedura, atteso che, evidentemente, l’iniziativa privata non necessita di un’apposita previsione normativa, essendo sottoposta alla generale disciplina negoziale di cui alle disposizioni normative del codice civile.
La costituzione del CCT non è stata effettuata in via autoritativa dall’amministrazione concedente per ristabilire l’equilibrio del PEF, ma d’accordo tra le parti per dirimere una questione insorta in sede di esecuzione della concessione, dunque nella piena espressione di un potere negoziale e paritetico di entrambe le parti del rapporto.
Sono sottratte al sindacato del giudice amministrativo, dunque, sia l’impugnazione dell’accordo costitutivo del CCT, sia quella del lodo-contratto dallo stesso pronunciato. L’impugnazione delle determinazioni del CCT sono, nel caso di specie, soggette alla disciplina dell’art. 808 ter c.p.c., trattandosi di lodo irrituale, di competenza del giudice ordinario”.
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Collegio consultivo tecnico facoltativo e giurisdizione ordinaria
Commento alla sentenza del Consiglio di Stato, Quinta Sezione, del 8 giugno 2026, n. 4595
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