1.L’Allegato II.8 del d.lgs. 36 del 2023 “costituisce attuazione del principio di equivalenza che, come evidenziato dall’Autorità già nella delibera n. 129 del 2020, permea l’intera disciplina dell’evidenza pubblica, essendo espressione del più generale principio del favor partecipationis, e consente alla stazione appaltante di ammettere mezzi di prova diversi dalle certificazioni richieste dalla lex specialis a condizione che il concorrente i) fornisca la prova del possesso di requisiti e di misure equivalenti a quelli richiesti dalla legge di gara e ii) non sia responsabile del mancato rilascio delle certificazioni di qualità (in senso analogo cfr. Cons. Stato, 30 maggio 2022 n. 4366; Cons. Stato, 15 aprile 2024 n. 3394)”.
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Con particolare riferimento alle certificazioni SA 8000 e ISO 26000:2020 “tenuto conto del non univoco orientamento giurisprudenziale, la valutazione dell’equivalenza tra i due certificati dovrà essere condotta dalla Stazione appaltante avuto riguardo allo specifico interesse sotteso alla previsione del criterio di valutazione A8; nel caso di valutazione positiva, deve essere assegnato il punteggio tabellare previsto dal disciplinare di gara (7 punti); nel caso di una valutazione negativa, non potrà essere assegnato alcun punteggio (0)”.
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Certificazioni SA 8000 e ISO 26000:2020: applicabilità del principio di equivalenza- Certificazione ACN e avvalimento premiale
ANAC, Parere di precontenzioso 23 luglio 2025, n. 291
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