Nell’ambito delle concessioni di derivazione idroelettrica le regioni, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque che generano energia, incompatibile con il mantenimento dell’uso a fine idroelettrico, possono assegnare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, previa verifica dei requisiti di capacità tecnica, finanziaria e organizzativa: ad operatori economici individuati attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato è scelto attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; mediante forme di partenariato come regolato dal Codice dei contratti pubblici.
L’affidamento a società partecipate deve comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016.
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