Le valutazioni della stazione appaltante sulla moralità professionale dei concorrenti e i limiti di sindacabilità del Giudice Amministrativo

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La sentenza del Consiglio di Stato, V, 11 aprile 2025, n. 3142

“La stazione appaltante, che non ritenga la pregressa vicenda professionale dichiarata dal concorrente incisiva della sua moralità professionale, non è tenuta a esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento, potendo la motivazione risultare anche implicita o per facta concludentia, ossia con l’ammissione alla gara dell’impresa”, diversamente da quanto necessario per escludere il concorrente (Cons. St., Sez. V, 14 marzo 2024, n. 2491 e 16 gennaio 2023 n. 526)”.
“Tale regola è destinata a subire eccezione nel caso in cui la pregressa vicenda professionale dichiarata dal concorrente presenti una pregnanza tale che la stazione appaltante non possa esimersi da rendere esplicite le ragioni per le quali abbia comunque apprezzato l’impresa come affidabile (Cons. St., sez. V, 19 febbraio 2021 n. 1500 e sez. III, 20 febbraio 2023 n. 1700)”.
“In ogni caso il sindacato che il giudice amministrativo è chiamato a compiere sulle motivazioni di tale apprezzamento deve essere mantenuto sul piano della “non pretestuosità” della valutazione degli elementi di fatto compiuta (nella specie, la non manifesta abnormità, contraddittorietà o contrarietà a norme imperative di legge nella valutazione degli elementi di fatto) e non può pervenire ad evidenziare una mera “non condivisibilità” della valutazione stessa (Cons. St., sez. V, 16 febbraio 2023 n. 1645)”.

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